Mentre prosegue il caos generato dalle nomine annuali è tempo di amare riflessioni per quei docenti di ruolo che non hanno ottenuto trasferimento interprovinciale né assegnazione provvisoria, e magari non possono nemmeno concorrere all’ottenimento di un incarico annuale appellandosi all’art.36 del CCNL: per tali docenti si prospetta, proprio ad inizio anno scolastico, la possibilità di tirare i remi in barca e di ricorrere, fra mille dubbi, all’aspettativa non retribuita. Sono decisioni molto difficili da prendere e che nemmeno tutti possono permettersi, si pensi ad esempio ai nuclei familiari monoreddito: tuttavia tanti docenti per svariati motivi, primo fra tutti l’impossibilità del ricongiungimento familiare, o semplicemente perché sono terminate le energie per gestire un lavoro lontano da casa, arrivano alla sofferta decisione di doversi necessariamente prendere una pausa. Ben diverso il caso in cui la pausa sia necessaria per assistere un familiare convivente con grave disabilità: a chiarirci le idee in merito è Roberta Vannini, Segretaria Generale Federazione UIL Scuola Rua Campania, resasi disponibile a rispondere ad alcune domande nonostante il sovraccarico di lavoro di questi giorni.

  • Roberta Vannini quali passi deve compiere un docente che ha deciso di chiedere aspettativa?

“È possibile chiedere aspettativa per motivi di studio o per gravi motivi di famiglia per un periodo che va fino a 12 mesi consecutivi e fino a due anni e mezzo (30 mesi) se il docente ne usufruisce in modo frazionato. La domanda si può produrre in formato cartaceo al Dirigente Scolastico anche se, negli ultimi tempi, è possibile presentarla anche sul registro elettronico. Il Dirigente ha fino a 30 giorni di tempo per rispondere e non esiste il tacito assenso, dunque bisogna sempre attendere la risposta manifestata dal DS in forma esplicita”.

  • In attesa della risposta del Dirigente il docente ha l’obbligo di recarsi a scuola?

“Si, ma naturalmente è anche interesse del Dirigente risolvere la questione il prima possibile per assicurare il servizio scolastico: il consiglio è di recarsi innanzitutto di persona dal DS esprimendo a voce la propria intenzione e le motivazioni che l’hanno determinata, in modo da sollecitare una risposta pressoché immediata nel momento in cui si presenta la domanda”.

  • Di quale tipo di permesso può usufruire un docente che assiste un disabile grave convivente?

“Può usufruire del congedo straordinario per assistere soggetti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, c. 3, della legge 104/92, non ricoverati a tempo pieno presso una struttura specializzata, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio. Durante il congedo si percepisce un’indennità pari alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, ad esclusione delle voci che non risultano fisse e continuative. I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio del personale della scuola intesa come punteggio spendibile dal personale a tempo indeterminato (valido quindi ai fini della mobilità e delle graduatorie interne) e a tempo determinato (valido quindi per l’aggiornamento delle GAE/GI)”.

  • Quali sono le conseguenze invece dell’aspettativa per motivi familiari e di studio su carriera e retribuzione?

“Io consiglio sempre di ricorrervi davvero in situazioni estreme, in quanto il tempo trascorso in aspettativa interrompe l’anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza nonché della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse”.

  • Un docente in aspettativa non retribuita può accettare supplenze brevi o prendere servizio in un istituto privato o paritario?

“No, se chiede aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari o di studio ciò non è possibile, in quanto il docente si è auto-dichiarato impossibilitato alla prestazione lavorativa, il che è del tutto incompatibile con lo svolgimento di altre attività”.

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