Cattedra inclusiva – 900 milioni per formare 80000 docenti, i costi finalizzati alla formazione delle cattedre inclusive nel ddl -Le interviste de La Voce della Scuola

Cattedra inclusiva – 900 milioni per formare 80000 docenti, i costi finalizzati alla formazione delle cattedre inclusive nel ddl -Le interviste de La Voce della Scuola

Per la piena attuazione del progetto di legge per la cattedra inclusiva prevede trasversalmente lo stanziamento di fondi per la formazione dei docenti di posto comune che dal sesto anno di servizio a tempo indeterminato potrà esser parte integrante della cattedra mista. I costi per la formazione del personale in servizio sono stati calcolati in modo dettagliato in 150 milioni annui per 6 anni (per un totale di 900 milioni) necessari per finanziare cinque edizioni di un corso di specializzazione biennale, con una struttura diversa da quelli introdotti dal decreto 30 settembre 2011, anche perché tiene conto della professionalità acquisita e documentata dagli anni di anzianità di servizio, ognuna delle quali vedrà coinvolti circa 80.000 docenti non specializzati.

Il processo di adeguamento della cattedra mista impiegherà anni per la sua piena attuazione, ne scopriamo i dettagli con la lettura del ddl “Introduzione della cattedra inclusiva nelle scuole di ogni ordine e grado“, redatto da un team di esperto del mondo dell’inclusione.

Art.1 Incarichi dei docenti su posti comuni e di sostegno

“A decorrere dal sesto anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, nelle scuole di ogni ordine e grado tutti i docenti incaricati sui posti comuni effettuano una parte del loro orario con incarico su posto di sostegno, mentre tutti i docenti con incarico su posto di sostegno effettuano, anche nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto, una parte del loro orario su posto comune”.

Sono esclusi dalla predetta applicazione i docenti che abbiano raggiunto, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, l’età anagrafica di anni sessanta o che abbiano maturato un’anzianità di servizio di ruolo e pre-ruolo superiore ai venticinque anni.

A decidere saranno i dirigenti scolastici

PRIMO ANNO: “per un numero di dove ti coinvolti di “non meno del dieci per cento dei
docenti in servizio presso ogni istituzione
scolastica, utilizzando i docenti incaricati sui posti comuni già in possesso di specializzazione per il sostegno che si dichiarino disponibili per l’ulteriore incarico su posto di sostegno e i docenti con incarico su posto di sostegno già in possesso di abilitazione all’insegnamento”;

SECONDO ANNO: gli incarichi sono assegnati su una percentuale crescente di docenti tenuto conto del piano straordinario di formazione in servizio

ENTRO IL SESTO ANNO: sarà coinvolta la totalità del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, con le dovute eccezioni prima elencate.

Per rendere operativo e concreto questo intento è necessario un congruente intervento legislativo. La scuola e i docenti inclusivi, infatti, devono essere sostenuti da una serie di garanzie che riguardano sia le dotazioni organiche sia un piano straordinario di formazione, fino all’attivazione di nuove strutture, che consentano di semplificare l’attuale sistema. Va introdotto il “coordinamento pedagogico” che deve essere previsto sia a livello di singola istituzione scolastica che a livello di ambito territoriale. Un’impostazione che valorizza l’autonomia organizzativa, didattica e curricolare delle singole istituzioni scolastiche nello sviluppo delle forme di flessibilità ritenute maggiormente idonee.

Le interviste de La Voce della Scuola:

di Ylenia Franco – Cattedra mista: intervista alla Dottoressa Chiocca

di Roberta Granata – Dario Ianes risponde a Galli della Loggia: bisogna superare l’inclusioscetticismo” dilagante. Domani verrà presentato il ddl sulla cattedra mista

di Erica Talamonti – DDL Cattedra Inclusiva divide l’opinione pubblica: intervista al professor Flavio Fogarolo

Art. 2 Piano straordinario di formazione in servizio

È previsto un piano straordinario pluriennale di formazione in servizio rivolto a tutto il personale docente incaricato su posto di sostegno, in possesso della richiesta specializzazione e non ancora abilitato all’insegnamento, ai fini del conseguimento di tale abilitazione, nei limiti delle risorse, con l’attivazione di percorsi abilitanti organizzati in due anni
accademici, ciascuno corrispondente a 30 CFU, da erogarsi per almeno il 50% in presenza e il restante in modalità telematica, e da concludersi entro il secondo anno accademico.

Art. 7. Copertura finanziaria
1. Per il piano straordinario di formazione in
servizio di cui all’art. 2 si provvede mediante
stanziamento delle risorse necessarie aggiuntive, pari a 150 milioni annui dal primo al sesto anno scolastico interessati dal piano per un totale complessivo di 900 milioni, ad incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.