Il DDL 905 sulla sicurezza del personale scolastico è stato approvato anche in Senato ed è pronto per la pubblicazione. La nuova legge, avente come primo firmatario l’On. leghista Rossano Sasso, si pone l’obiettivo di arginare l’ondata di violenza che da oltre un anno si è abbattuta sul personale scolastico, inasprendo le pene per i genitori o i tutori di minori in età scolare che, a vario titolo, siano autori di violenza e/o minaccia nei confronti di Docenti, Dirigenti e personale ATA, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni.

Di seguito, nello specifico, gli articoli riportati nel nuovo DDL, 6 in tutto, a cui si aggiunge l’art. 7 con la immancabile clausola di invarianza finanziaria che, almeno in questo caso, ci si augura non sia d’intralcio ai condivisibili obiettivi che la misura legislativa si pone. Ecco i 6 articoli del DDL, con la sintesi dei contenuti:
Art.1 – Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico.
L’Osservatorio viene instituito allo scopo di acquisire i dati relativi all’entità e alla frequenza dei casi di violenza ripartiti al livello almeno regionale, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro. Il Ministro dell’istruzione e del merito trasmetterà alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio nell’anno precedente.
Art. 2 – Promozione dell’informazione.             Il MIM si farà  promotore di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico.
Art. 3. – Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico.
Sará celebrata il 15 dicembre di ogni anno, e sarà volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico.
Art. 4. – Modifica all’articolo 61 del codice penale.
Nell’articolo 61 del codice penale sono elencate le aggravanti di un reato. L’ultimo aggiornamento è stato fatto nel 2020, aggiungendo i reati commessi contro il personale sanitario, a causa della recrudescenza degli episodi di violenza registrati durante la pandemia. Con la stessa dicitura si aggiungono i reati contro il personale scolastico, violenza e/o minaccia, “in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni”.
Art. 5. – Modifica all’articolo 336 del codice penale.
L’articolo 336 del cp riguarda i reati, violenza e/o minaccia, commessi a danno di un pubblico ufficiale, attualmente puniti con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Nel secondo comma si stabilisce la pena del carcere fino a 3 anni se il reato consiste nel costringere un pubblico ufficiale a compiere un atto dell’ufficio o del servizio. Con la nuova legge le pene sono aumentate fino alla metà “se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola“.
Art. 6. – Modifica all’articolo 341-bis del codice penale.
L’art. 341-bis riguarda il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ovvero la pubblica offesa all’onore e al prestigio di un pubblico ufficiale, punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Per il personale scolastico da oggi si aumenta la pena fino alla metà “se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola”.

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