Testo Unico
D. Lgs 165/2001

Cosa prevede la legge 165 del 2001?
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.

Testo unico sul Pubblico impiego (Dlgs 165/2001)

Titolo I – Principi generali (artt. 1-9)
Titolo II – Organizzazione (artt. 10-39 quater)
Titolo III – Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale (artt. 40-50-bis)
Titolo IV – Rapporto di lavoro (artt. 51-57)
Titolo V – Controllo della spesa (artt. 58-62)
Titolo VI – Giurisdizione (artt. 63-66)
Titolo VII – Disposizioni diverse e norme transitorie finali ((artt. 67-73)
Allegati.

Dal  1° maggio 2022 è in vigore il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, che ha anche inciso sul pubblico impiego, modificando in modo significativo le modalità di reclutamento del personale e temi a esse correlate, come ad esempio il codice etico dei dipendenti pubblici, il raggiungimento dell’equilibrio di genere, la mobilità orizzontale e il conferimento di incarichi per il PNRR.

Il testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 n. 73, contiene 50 articoli che, nei suoi 9 capi, spaziano in diverse materie legate all’attuazione del PNRR e, in particolare, riguardano pubblica amministrazione e università e ricerca (capo I), materia finanziaria e fiscale (capo II), ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute (capo III), transizione digitale (capo IV), beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate (capo V), turismo (capo VI), giustizia (capo VII), istruzione (capo VIII) e disposizioni finali (capo IX).

 

 

 

 

 

Il testo del 2001 ha subito delle sostanziali modifiche con il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il testo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2022 n. 73, contiene 50 articoli che, nei suoi 9 capi, spaziano in diverse materie legate all’attuazione del PNRR e, in particolare, riguardano pubblica amministrazione e università e ricerca (capo I), materia finanziaria e fiscale (capo II), ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute (capo III), transizione digitale (capo IV), beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate (capo V), turismo (capo VI), giustizia (capo VII), istruzione (capo VIII) e disposizioni finali (capo IX).

 

L’obiettivo è facilitare l’attuazione del PNRR, anche sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

 

Di seguito le modifiche sulle modalità di reclutamento e mobilità orizzontale e il conferimento di incarichi per il PNRR, previste negli articoli da 1 a 10 del testo del decreto legge.

Reclutamento:

Definizione dei profili professionali specifici nella pianificazione di fabbisogni di personale (art. 1 del D.L. 36/2020)

In ordine alla pianificazione dei bisogni di personale il novellato comma 1 dell’art. 6-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

 

In fase di prima applicazione le linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022.

 

La piattaforma unica di reclutamento per l’assunzione nella P.A. (art. 2 del D.L. 36/2020)

Viene prevista una disposizione di semplificazione e centralizzazione delle modalità di gestione dei concorsi pubblici tramite l’utilizzo del portale unico del reclutamento di cui all’art. 3, comma 7, della L. 19 giugno 2019, n. 56. In particolare, è stato introdotto, l’art. 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale l’assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali e nelle autorità amministrative indipendenti, avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

 

L’interessato, all’atto della registrazione al Portale, compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all’eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico.

 

La registrazione al Portale è gratuita, avviene mediante SPID o carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, secondo quanto previsto dall’art. 64, commi 2-quater e 2-nonies, del CAD e l’iscrizione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativo unionale e italiana sulla riservatezza dei dati (GDPR e D.Lgs. n. 196/2003).

 

Il Portale unico del reclutamento è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale e le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata.

 

Il portale unico del reclutamento sarà operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali e dalle autorità amministrative indipendenti.

 

A partire dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni dovranno utilizzare il portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato.

 

A decorrere dal 1° novembre 2022, i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. n. 101/2013 e art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 sono individuati nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il suddetto portale.

 

L’art. 5 del D.L. n. 36/2022 in esame modifica l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inserendo il comma 1-quater, ai sensi del quale a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del portale unico del reclutamento. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.

 

Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni (art. 3 del D.L. 36/2020)

È stato introdotto nel testo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’art. 35-quater che riforma le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale delle amministrazioni, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), riformulando le modalità di svolgimento delle preselettive e delle prove scritte e orali di esame, anche mediante videoconferenza, nonché di valutazione dei titoli, in particolare, prevedendo:

a) l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego per il profilo richiesto. Il numero delle prove d’esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l’ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l’esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso;

b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possono riguardare l’accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Inoltre, le procedure di reclutamento si svolgono con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l’integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all’utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente. Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Lecommissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.

Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell’amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale.

Mobilita orizzontale 

La modifica del quadro normativo sulla mobilità orizzontale (art. 6 del D.L. 36/2020)

Viene anche significativamente modificato il regime della mobilità orizzontale, con degli interventi che incidono sulla disciplina prevista dal 


D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, l’aggiunto


 comma 1-quinquies all’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che per il personale non dirigenziale i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all’esito delle procedure di mobilità orizzontale.

Questa disposizione non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione a organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

 

Disposizioni in materia di conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (


art. 10 del D.L. 36/2020)

È stato previsto che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi ai sensi dell’


articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all’


articolo 1, commi 4, 5 e 15 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80.

A questi soggetti possono essere conferiti gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento (di cui all’


art. 31, comma 8, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l’incarico di responsabile unico del procedimento (di cui al comma 1 dell’


art. 31 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

È inoltre previsto anche i soggetti attuatori degli interventi del PNRR (e non solo più le amministrazioni titolari) possano utilizzare le modalità speciali previste dall’


art. 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare in tale attuazione.

Infine, le amministrazioni anche nell’ambito degli interventi attuativi del PNRR possono ricorrere alle modalità di selezione del già citato 


art. 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, per il conferimento di incarichi professionali con riferimento a procedure da avviare e già avviate.

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