È diffusa tra i tanti utenti del web e non la convinzione che l’invalidità totale quindi al 100% anche con accompagnamento escluda automaticamente la possibilità di potersi inserire in terza fascia ATA e oltre, in questo articolo cerchiamo di spiegare a dovere la situazione.

Un malinteso da superare

Ad oggi, molte persone disabili e i loro familiari, ma anche alcuni tecnici ed operatori, ritengono che il riconoscimento di invalidità totale sia incompatibile con l’inserimento lavorativo soprattutto in terza fascia ATA. Questa concezione errata deriva da una modalità obsoleta di valutazione dell’invalidità civile che necessita – diciamolo pure – urgentemente di una riforma. Storicamente, il riconoscimento dell’invalidità civile implicava una valutazione delle capacità lavorative residue, con i verbali che indicavano una “totale e permanente inabilità lavorativa” per chi otteneva l’invalidità totale quindi al 100% anche con accompagnamento.

Il contesto normativo la legge 68/99

La legge 68/99 rappresenta un punto di svolta, introducendo il concetto di collocamento mirato, volto a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso una valutazione accurata delle loro capacità e in questo caso delle esigenze delle scuole.

Il D.P.C.M. del 13 gennaio 2000 regola l’attività delle commissioni per l’accertamento delle condizioni di disabilità, finalizzate a individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo. Le commissioni integrate, sono preposte a questa valutazione, come previsto dalla legge 104/92.

Applicazioni per la terza fascia ATA

Per i candidati alla terza fascia ATA, il riconoscimento dell’invalidità totale può essere un punto di partenza, piuttosto che un ostacolo. Le scuole, infatti, possono beneficiare delle competenze e delle capacità lavorative residue di questi aspiranti, valorizzando le loro abilità in ambiti amministrativi, tecnici e ausiliari. È essenziale che le segreterie scolastiche e gli uffici preposti al reclutamento del personale ATA siano adeguatamente informati e formati sulle normative vigenti, per evitare esclusioni ingiustificate e promuovere un’inclusione reale.

Invalidità psichica e collocamento lavorativo

Un’attenzione particolare va anche ai disabili psichici. La legge 68/99 prevede specifiche disposizioni per il loro inserimento lavorativo, sancendo che possono essere avviati su richiesta nominativa attraverso convenzioni con i datori di lavoro, che beneficiano di agevolazioni.

Conclusioni e prospettive

Il riconoscimento dell’invalidità totale quindi, non deve essere visto come un ostacolo insormontabile per l’inserimento lavorativo, ma come un’opportunità per valorizzare le competenze delle persone disabili. Le scuole possono pertanto giocare un ruolo fondamentale in questo processo.

Per i candidati quindi che desiderano inserirsi in terza fascia ATA, è cruciale comprendere che l’invalidità totale non preclude quindi l’accesso a queste graduatorie, anzi ricordiamo che l’invalidità totale quindi al 100% anche con accompagnamento è un titolo di preferenza, ma non di riserva, per le graduatorie ATA di terza fascia, ciò significa che possono presentare domanda per le graduatorie ATA di terza fascia, ma non hanno una corsia preferenziale o una riserva di posti garantita. Le riserve di posti per le categorie protette si applicano solo per le graduatorie ATA di prima e seconda fascia, non per la terza fascia.

 

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