Le ferie del personale docente

Le ferie del personale docente

Le ferie del personale docente sono regolate dall’art. 13 e dall’art. 19 del CCNL (= Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

Il CCNL di riferimento è rinvenibile al seguente link:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/51047/Contratto+Collettivo+Nazionale+di+Lavoro+relativo+al+personale+del+Comparto+Scuola+per+il+quadriennio+normativo+2006-2009+e+biennio+economico+2006+-+2007.pdf/55c25365-753b-4059-8823-fde96610df57?version=1.0&t=1478530881130

L’art. 13 del CCNL citato è relativo al personale docente a tempo indeterminato (ex ruolo) che prevede, al comma 2, che la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi – come un qualsiasi altro lavoratore subordinato – da usufruire nel corso dell’anno scolastico di riferimento.

In particolare, i 32 giorni sono comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) della L. 23 dicembre 1977, n. 937  e rinvenibile al seguente link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-23;937.

Tale articolo recita:

“Ai dipendenti civili e  militari  delle  pubbliche  amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi  gli  enti pubblici economici,  sono  attribuite,  in  aggiunta  ai  periodi  di congedo previsti dalle norme vigenti,  sei  giornate  complessive  di riposo da fruire nel corso dell’anno solare come segue:

due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

(omissis)”.

Ciò significa che i giorni ordinari di ferie sono soltanto 30 a cui si aggiungono i 2 giorni previsti dal comma 1, lettera a) e ulteriori 4 giorni come stabilito dalla lettera b) del medesimo comma:

(omissis)

quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Questi 6 giorni aggiuntivi, viene specificato, sono usufruibili nel corso dell’anno scolastico tenendo conto delle esigenze dei servizi.

Il significato di una simile norma è evidente: bisogna dare precedenza alle esigenze di servizio ossia all’attività di insegnamento – tranne, ovviamente, nei casi di estrema urgenza assolutamente imprevisti e imprevedibili.

Tuttavia, bisogna altresì precisare che i giorni di ferie fruibili dal personale docente sono diversi a seconda che si tratti di personale neo-assunto o con più di tre anni di servizio – a qualsiasi titolo prestato ossia comprendendo anche gli anni di pre-ruolo.

Ora, considerando, i tempi medi di assunzione a tempo indeterminato nella scuola italiana ben oltre i famosi 36 mesi previsti dalla normativa e che hanno determinato richiami anche da parte dell’UE per l’eccessiva reiterazione della contrattazione a termine – che ha portato alla scrittura della L. 107/2015 e all’assunzione di massa per evitare la sanzione pecuniaria prevista all’epoca – è quasi impossibile che fin dall’inizio non si godano dei 32 giorni di ferie previsti dall’articolo in commento.

Le ferie, dice il comma 8 dell’articolo in commento, sono un diritto irrinunciabile, come affermato anche dall’art. 36, comma 3 Cost. che, infatti, recita: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

In ogni caso, per poter godere del periodo di ferie, è necessario presentare domanda specifica al Dirigente Scolastico (nei modi da questo indicati).

Una specificazione quanto mai importante viene data dal comma 9 allorquando afferma che le ferie devono essere usufruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche – che normalmente coincidono con il periodo delle “vacanze natalizie”, delle “vacanze pasquali” e delle “vacanze estive” – mentre, se si necessita di usare dei giorni di ferie nel corso dell’anno scolastico, lo si può fare, ma limitatamente a 6 giorni.

Si ritiene opportuno, chiarire un concetto importante, e che molto spesso, troppo spesso, genera accuse al mondo docente del tutto ingiustificate: la sospensione delle attività didattiche NON significa andare in ferie (= vacanza) come molti ritengono.

Durante la sospensione delle attività didattiche, infatti, per esigenze di servizio, il Dirigente Scolastico può anche far tornare a scuola uno o più docenti per attività urgenti e inderogabili, cosa che non può avvenire durante il periodo di ferie vero e proprio.

I 6 giorni di cui si è detto, possono, ovviamente essere usate dal personale a condizione che:

  • il richiedente venga sostituito da altro personale in servizio;
  • che ciò avvenga senza oneri aggiuntivi per l’Istituzione Scolastica.

Nel caso in cui i 6 giorni vengano concretamente utilizzati nel corso dell’anno scolastico i giorni godibili nel periodo “tradizionale” (vacanze estive, n.d.r.) non saranno più 30 (fino a 3 anni di servizio) o 32 (oltre i 3 anni di servizio) giorni, ma saranno ridotti fino a 24 (fino a 3 anni di servizio) o fino a 26 (oltre i 3 anni di servizio).

Se, nel corso dell’anno scolastico, il personale si assenta per malattia o per assenze parzialmente retribuite allora il periodo di ferie non subisce alcuna riduzione.

Nel caso di assenza per malattia superiore a 3 giorni o ricovero ospedaliero le ferie vengono sospese purché le assenze siano debitamente documentate.

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato è fondamentale l’art. 19, comma 2, che recita:

“Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.

In questo comma viene evidenziato in modo inequivocabile, come la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni NON sia obbligatoria, ma facoltativa.

Pur essendo tale norma esplicitata per il personale a tempo determinato (precario) si può anche, a mio avviso, attuare un’interpretazione estensiva che coinvolge il personale a tempo indeterminato (ex ruolo).

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