I ricorsi nella scuola, tre esempi

Dirigenti Scolastici Destituiti

I ricorsi nel mondo scolastico non mancano e sono di una numerosità tale che a volerli radunare tutti si potrebbe tranquillamente scrivere un’enciclopedia.

Si può affermare che i ricorsi si possano classificare in due macro-categorie:

  • Per i docenti
  • Contro i docenti

I primi sono quelli che vengono effettuati avverso le graduatorie di merito compilate dalle commissioni giudicatrici al termine di un percorso concorsuale; i secondi sono quelli promossi dalle famiglie degli studenti contro l’operato della scuola e, in particolare, dei docenti.

In questa sede ci concentreremo sui secondi, lasciando i primi ad altra occasione.

Si sa, la bocciatura è un evento che nessuno studente e la sua famiglia vorrebbe essere costretto a vivere, ma che in taluni casi è inevitabile, o, almeno, così ritiene il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale (quello che si tiene, cioè, al termine dell’anno scolastico).

Tuttavia, non sempre, questa situazione negativa viene accettata tranquillamente dagli studenti e, tantomeno, dai loro genitori che ritengono di aver subito delle ingiustizie o che siano stati commessi degli errori nelle valutazioni effettuate dai docenti in itinere o, ancora, che la scuola non abbia completamente assolto ai suoi doveri.

Nell’ultimo caso citato, la mancanza si traduce, ad esempio, nella mancata attivazione di corsi di recupero o di sportelli pomeridiani che consentano al discente di colmare le lacune palesatesi nel divenire dell’anno scolastico.

Ecco allora che gli studenti, per il tramite dei loro genitori, fanno un ricorso amministrativo al TAR (= Tribunale Amministrativo Regionale) con sede in ogni capitale di Regione e, nel caso di insoddisfazione, possono proporre appello avanti il CdS (= Consiglio di Stato) con sede unica a Roma e, se ancora, non si fosse soddisfatti totalmente, si può sempre appellarsi alla Corte di Cassazione.

Vediamo, ora, di esaminare un paio di Sentenze e un Decreto Cautelare emessi a seguito di ricorsi avverso provvedimenti di non ammissione, a mero titolo esemplificativo:

Sentenza n. 725/2014 del TAR Toscana depositata il 11 dicembre 2014

in cui veniva lamentato un danno subito a seguito del giudizio di non ammissione alla classe successiva di una studentessa.

Il ricorso è fondato su un unico motivo di lagnanza: la non ammissione alla classe successiva.

Nel caso di specie, il giudice amministrativo accoglie il ricorso in quanto: “il ricorso appare assistito da adeguati profili di fondatezza sotto il dirimente profilo del difetto di motivazione atteso che, così come nello scrutinio finale estivo, la valutazione del consiglio di classe non può esaurirsi nel giudizio relativo al profitto conseguito in un’unica materia, dovendo, invece, involgere il complessivo rendimento dell’alunno in tutte le discipline, nonché, ove necessario, la possibilità di recupero delle lacune riscontrate nel successivo anno scolastico” (cit. Sentenza n. 725/2014).

Sentenza n. 6140/2022 del CdS pubblicata il 18 luglio 2022

Emessa su richiesta parte ricorrente per la riforma della Sentenza del TAR della Campania sezione staccata di Salerno lamentando in fatto “che – in sede di scrutinio – non era stato tenuto nel debito conto i fenomeni di bullismo e relative conseguenze psicologiche di cui il ricorrente – per il tramite dei genitori – era stato vittima” (cit. Sent. CdS n. 6140/2022).

Il ricorso si fonda su ben 11 motivi di censura della Sentenza del TAR tutti puntualmente respinti in quanto non fondati con ciò riconoscendo il corretto operato della scuola riconoscendo, nello specifico:

  • Composizione perfetta del Consiglio di Classe;
  • La corretta attività valutazione effettuata nel corso dell’anno scolastico;
  • La mancanza di episodi di bullismo conclamati;
  • La logicità dell’operato del Consiglio di Classe.

Decreto Cautelare n. 92/2023 TRGA di Trento depositato il 27 giugno 2023 e pubblicato il 29 giugno 2023

In questo caso, trattasi di un decreto monocratico di accoglimento di un ricorso avverso giudizio di non ammissione all’esame di maturità da parte di una studentessa frequentante il liceo scientifico.

Ora, il Consiglio di Classe è pervenuto alla decisione di non ammettere all’esame di maturità la studentessa, a quanto ci è dato sapere (tramite i media, poiché il testo del decreto cautelare emesso non è visibile a noi comuni cittadini), per l’insufficienza in ben cinque discipline di cui alcune di indirizzo.

Tuttavia, i genitori della ragazza hanno proposto ricorso sulla base del fatto che la figlia avrebbe superato l’esame di ammissione al Corso di Laurea in Economia Aziendale presso l’Università di Trento e, quindi, il non poter sostenere l’esame di maturità le arrecherebbe un grave pregiudizio per la sua carriera futura.

Proprio tale circostanza è alla base dell’accoglimento cautelare del ricorso e relativa ammissione con “riserva” alle prove suppletive dell’esame di maturità disponendo l’udienza di merito per il prossimo 27 luglio 2023 per la pronuncia definitiva.

Nel frattempo, tali prove suppletive si sono tenute e la studentessa in questione risulta essere stata giudicata negativamente dalla Commissione d’Esame (nella composizione di tre membri interni e tre membri esterni, n.d.r.).

A questo punto, però, sorgono alcune domande:

  1. Quale validità ha il giudizio del Consiglio di Classe?
  2. Perché il TAR ha accolto – in via cautelare – il ricorso e ammesso con riserva alla maturità pur in presenza di documentazione incompleta? (ha richiesto che venga dimostrata l’ammissione all’Università di Trento entro il 7 luglio, n.d.r.)
  3. Quale influenza avrà sulla decisione finale l’esito negativo conseguito dalla studentessa alle suppletive?
  4. Quale credibilità ha un test di ammissione all’Università svolto praticamente alla fine del primo periodo dell’anno scolastico? Non è un po’ troppo prematuro?

Al giorno d’oggi, sembra quasi che nel mondo scolastico si possa ottenere tutto ciò che si vuole facendo un ricorso contro l’operato di docenti che valutano per anni gli studenti.

Ma, allora, quale messaggio vogliamo dare alle future classi dirigenti?

Ai posteri l’ardua sentenza.

 

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