Pei e assistenza scolastica ad un alunno. Possibile solo se il Comune dispone delle risorse (Consiglio di Stato)

Pei e assistenza scolastica

 

Pei e assistenza scolastica ad un alunno. Importante sentenza del Tar dell’Emilia Romagna e poi del Consiglio di Stato. L’assistenza al diversamente abile è possibile, solo se il Comune ha le risorse necessarie

Pei e assistenza scolastica ad un alunno.. Una vicenda al Tar dell’Emilia-Romagna

Pei e assistenza scolastica ad un alunno. Il 12 agosto è stata pubblicata una sentenza del Consiglio di Stato (n°7089/24), riguardante l’assistenza del Comune al diversamente abile. La decisione ha avuto una certa amplificazione mediatica, in quanto può costituire un riferimento per futuri pronunciamenti. Occorre scrivere possibile non obbligatorio, in quanto il nostro sistema giuridico definito  giuridico Civil law, ha le leggi i codici civili e penali come riferimento obbligatorio. A differenza di quello inglese che invece improntato al modello Common law dove i casi giudiziari hanno un ruolo attivo nella definizione delle regole.
Ma torniamo al caso in esame. Innanzitutto la sentenza si articola in  24-25 pagine, certificando la complessità del caso e la meticolosità della Corte nel presentare la sua storia e nel proporre le sue motivazioni alla sentenza.
Sinteticamente la vicenda. I genitori di uno studente minore diversamente abile (non grave) si sono rivolti ai giudici per richiedere il ripristino delle 13 ore (a.s. 2021-22), ridotte a 7 nell’anno seguente. A giudizio dei genitori la decisione del Comune porta  “alla frustrazione del diritto all’effettiva e piena inclusione scolastica del minore a causa della riduzione del monte ore di assistenza scolastica“(pag.3). Nel 2023 il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso in quanto “l’impianto motivazionale della decisione di prime cure, prendendo le mosse dalla natura finanziariamente condizionata del diritto all’assistenza scolastica da parte degli allievi disabili, ha osservato che la previsione nel P.E.I. delle ore di assistenza educativa rispetto a
quelle di sostegno non sarebbe affatto vincolante per gli enti locali” (pag. 4).

Il ricorso perduto al Consiglio di Stato

Da qui il ricorso al Consiglio di Stato, il quale ha esaminato e risposto a diversi motivi di appello che occupano praticamente molte pagine della sentenza. Quello che interessa qui è il pronunciamento della Corte, la quale pur riconoscendo al Comune il diritto-dovere di partecipare alla stesura del Pei, non “si ravvisano i denunciati profili di tensione con gli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost. atteso che la disciplina di rango primario non oblitera il contenuto sostanziale del diritto all’inclusione scolastica, anzi appresta un ventaglio di misure assai articolato che constano di funzioni scolastiche proprie e funzioni lato sensu assistenziali a cui concorrono enti diversi – rispettivamente, l’Amministrazione scolastica o gli enti territoriali. Non appare tuttavia irragionevole che nell’assegnazione del mix di misure i vari enti tengano anche conto dei riflessi finanziari complessivi senza tuttavia conculcare il nucleo irriducibile del diritto fondamentale all’inclusione scolastica, vulnus che però non si verifica nel caso di specie all’esito della decurtazione di un mero frazionale del monte ore complessivo conseguente alla rimodulazione
delle risorse complessive necessitata da un fabbisogno crescente”
(pag.21 e 22) .
Concludendo, fatto salvo il diritto all’inclusione costituzionalmente previsto, quello all’assistenza è di rango minore vincolato dalla disponibilità finanziaria dell’Ente locale.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.