Il congedo parentale per i docenti supplenti è compatibile con la loro posizione lavorativa, offrendo diritti simili a quelli dei docenti a tempo indeterminato. In sintesi:
- Definizione e diritto: Il congedo parentale è il diritto dei genitori di astenersi dal lavoro entro i primi 12 anni di vita del figlio. I supplenti hanno accesso a questo diritto, con le stesse condizioni degli altri lavoratori del settore pubblico, inclusi i docenti a tempo indeterminato.
- Compatibilità con le supplenze:
- Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, il supplente ha diritto all’intero compenso mensile, comprese le quote di salario accessorio in determinate situazioni (ricovero ospedaliero e convalescenza).
- Nei primi 30 giorni del congedo parentale facoltativo, i genitori supplenti ricevono una retribuzione completa, proprio come i docenti a tempo indeterminato. Questi giorni vengono conteggiati complessivamente per entrambi i genitori.
- Fruizione:
- Il congedo parentale può essere richiesto dopo aver preso servizio, con una richiesta formale all’ufficio di appartenenza, generalmente 15 giorni prima dell’astensione dal lavoro. In casi di urgenza e fatti gravi, può essere richiesto con un preavviso di 48 ore.
- Nei primi 3 anni di vita del bambino, i genitori possono richiedere il congedo parentale con i primi 30 giorni retribuiti per intero, anche in caso di malattia del figlio.
- Condizioni economiche:
- Dopo i primi 30 giorni retribuiti al 100%, nei successivi sei mesi (o fino a 12 mesi in caso di parto gemellare), la retribuzione sarà pari al 30%.
- Se il congedo parentale supera i 6 mesi, la retribuzione continua a essere al 30% solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l’importo minimo di pensione. Per importi specifici, è necessario consultare le tabelle INPS.
In conclusione, il congedo parentale è un diritto di cui possono beneficiare anche i docenti supplenti, sebbene con alcune limitazioni in termini di retribuzione e con modalità specifiche per la richiesta.